Categorie: Normative

Infortunio in itinere: il luogo in cui avviene l’incidente stabilisce il risarcimento

Attenzione alla strada che percorrete da casa vostra fino al posto di lavoro: se vi succede un incidente fuori dal percorso abituale, il datore di lavoro non è tenuto a coprirvi per il vostro infortunio. E può licenziarvi se, in conseguenza dell’incidente, superate il periodo massimo di malattia previsto dal contratto (quello che tecnicamente viene definito il “periodo di comporto”). Quest’ultimo non è altro che il limite massimo di giorni di malattia che un dipendente può fare in un determinato arco di tempo (per ogni categoria di lavoratori, viene stabilito dal contratto collettivo).
Dunque, se il dipendente supera il numero massimo di giorni di malattia di cui può godere in quel periodo di tempo, può essere licenziato.

Inoltre, l’incidente non può considerarsi come avvenuto nel tratto tra casa e posto di lavoro quando avviene al di fuori del normale percorso che il dipendente compie regolarmente per raggiungere la propria azienda. Di conseguenza, non può essere applicato il diritto del lavoratore di conservare il posto fino alla sua piena guarigione.

Advertisements


SCARICA LA TUA TESI


Per i giudici di Cassazione [1] il licenziamento, in questi casi, è legittimo: è il dipendente, con libera scelta, a uscire dal normale percorso tra casa e lavoro e quindi l’incidente non ha niente a che fare con l’azienda.

La legge [2] precisa che il licenziamento per il cosiddetto “superamento del periodo di comporto” rientra nell’ambito del licenziamento per giustificato motivo.

L’unico modo per conservare il posto è, dunque, dimostrare che le assenze per malattia siano dovute a un incidente che il dipendente ha subìto durante il tragitto per andare al lavoro: tecnicamente si parla di “infortunio in itinere”. In questo caso, per il lavoratore scatta la copertura assicurativa.

Non c’è invece alcuna copertura se l’incidente accade al di fuori del tradizionale percorso tra casa e lavoro.

Quindi, se il dipendente sceglie una strada diversa, si accolla il rischio di infortunio e, nel caso di superamento del periodo di comporto, il licenziamento è legittimo.

[1] Cass. sent. n. 1.458 del 22.01.2013.
[2] L. n. 92 del 2012.

Fonte: laleggepertutti.it

Redazione Nurse Times

Leave a Comment
Share
Published by
Redazione Nurse Times

Recent Posts

Certificazioni di malattia, approvata la svolta della telemdicina. Scotti (Fimmg): “Segnale importante dal Governo”

Silvestro Scotti, segretario generale della Fimmg, plaude all'iniziativa del Governo: "Un primo tassello che traccia…

28/03/2024

La battaglia degli infermieri italiani: tra ostacoli e riforme

Nel cuore del sistema sanitario italiano gli infermieri combattono una battaglia quotidiana per il riconoscimento…

28/03/2024

Aou Dulbecco di Catanzaro, Laudini (Si Cobas Calabria): “Non ha senso discutere un regolamento di vestizione e svestizione che c’è già e viene erogato”

Roberto Laudini, coordinatore regionale di Si Cobas Calabria, ha inviato una nota a Simona Carbone…

28/03/2024

Amsi: “Sempre più medici e infermieri in fuga. Governo faccia il possibile per riportarli in Italia”

"La maggior parte dei professionisti di origine straniera nei paesi del Golfo e in Europa,…

28/03/2024

Schillaci: “Abbattere le liste d’attesa è una priorità del Governo”

"Il Rapporto Censis-Aiop ci dà l'opportunità di conoscere il punto di vista dell'utente. Dall'indagine emergono…

28/03/2024

Polizze assicurative per strutture sanitarie e sociosanitarie: oss non coperti. Migep chiede integrazione normativa

Di seguito la lettera inviata da Angelo Minghetti (Federazione Migep) e Gennaro Sorrentino (Stati Generali…

28/03/2024