Normative

Malati oncologici: la normativa in materia di agevolazioni

Dal part-time ai congedi per cure, passando per i permessi previsti dalla Legge 104 (da LeggiOggi.it).

Molte sono le tutele per chi è affetto da malattia oncologica o deve assistere un famigliare in queste condizioni. Agevolazioni sul luogo di lavoro, ma non solo. Ci sono anche indennità di accompagnamento ed esenzioni specifiche. Vediamole nel dettaglio, partendo da quelle previste sul luogo di lavoro.

Malattia oncologica: i permessi della 104

I malati oncologici a cui sia riconosciuto un handicap in situazione di gravità possono assentarsi dal lavoro e godere dei permessi retribuiti previsti dalla Legge n. 104/92 nella misura alternativamente di:

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  • 2 ore giornaliere;
  • 3 giorni continuativi o frazionati.

3 giorni al mese di permesso retribuito spettano anche a coloro che prestano assistenza al malato, vale a dire:

  • coniuge (o parte dell’unione civile);
  • convivente;
  • parenti e affini entro il secondo grado (ovvero entro il terzo grado se i genitori, il coniuge o il convivente del disabile hanno compiuto 65 anni o sono anch’essi affetti da patologie invalidanti a carattere permanente oppure sono deceduti o mancanti).

Oltre ai permessi, il malato (o i suoi famigliari che prestano assistenza) possono accedere alle altre agevolazioni previste dalla Legge 104:

  • scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio;
  • rifiutarsi di essere trasferiti ad altra sede di lavoro, eccezion fatta per i casi di incompatibilità della permanenza del dipendente;
  • rifiutarsi di svolgere lavoro notturno, da intendersi come quell’arco di tempo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino.
Malattia oncologica: congedo straordinario

I dipendenti famigliari di persona gravemente disabile (come può essere il malato oncologico) possono richiedere un congedo dal lavoro retribuito per una durata massima di 2 anni nell’arco dell’intera vita del richiedente. Il congedo, in ordine di priorità, spetta a:

  • coniuge (o parte dell’unione civile) convivente;
  • genitori (naturali, adottivi o affidatari);
  • figli;
  • fratelli o sorelle;
  • parenti o affini entro il terzo grado.
Malattia oncologica: congedo per cure

I malati oncologici a cui sia riconosciuta dall’Inps un’invalidità civile superiore al 50% possono ottenere ogni anno un congedo dal lavoro retribuito per massimo 30 giorni, al fine di dedicarsi alle cure connesse alla propria infermità.

Malattia oncologica: visite mediche

I contratti collettivi o gli usi aziendali possono prevede permessi retribuiti per i dipendenti che devono assentarsi per effettuare visite mediche generiche o specialistiche.

Malattia oncologica: permessi per grave infermità

La normativa (DM n. 278/2000) riconosce permessi retribuiti nella misura massima di 3 giorni all’anno in caso di decesso o grave infermità (quale può essere la malattia oncologica) del:

  • coniuge, anche se legalmente separato (o parte dell’unione civile);
  • parente entro il secondo grado (anche se non convivente);
  • soggetto componente la famiglia anagrafica.
Congedo non retribuito per gravi motivi

Il dipendente può chiedere un congedo non retribuito di durata non superiore a 2 anni (nell’arco dell’intera vita lavorativa) continuativi o frazionati, per gravi motivi relativi alla situazione personale:

  • propria o del convivente (se la convivenza risulta da certificazione anagrafica);
  • di parenti o affini entro il terzo grado disabili (anche non conviventi);
  • coniuge (o parte dell’unione civile), figli (anche adottivi) e in loro mancanza i discendenti prossimi, genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi, adottanti, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle germani o unilaterali.
Variazione dell’orario di lavoro per malati oncologici

I lavoratori affetti da patologie oncologiche o da gravi patologie cronico degenerative ingravescenti con una ridotta capacità lavorativa hanno diritto alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time. La loro richiesta non può essere negata adducendo esigenze aziendali. La ridotta capacità lavorativa deve essere accertata da una commissione medica istituita presso l’Asl territorialmente competente. Il rapporto di lavoro part-time deve essere trasformato nuovamente a tempo pieno a richiesta del lavoratore quando lo stato di salute lo rende possibile.

Malattia oncologica: collocamento obbligatorio

I lavoratori con malattia oncologica possono presentare all’Inps domanda di invalidità civile che, una volta accertata, comporta tutta una serie di tutele a livello assistenziale. In primis la possibilità di accedere alle liste per il collocamento obbligatorio al lavoro dei disabili. La legge in materia (Legge n. 68/1999) impone alle aziende con almeno 15 dipendenti di avere nel proprio organico un numero di disabili pari a:

  • 1 disabile per le aziende da 15 a 35 dipendenti;
  • 2 disabili per le aziende da 36 a 50 dipendenti;
  • 7% dei lavoratori occupati per le aziende con 51 o più dipendenti.
Malattia oncologica: indennità di accompagnamento

Coloro che sono colpiti da malattia oncologica che determina un’invalidità civile del 100%, con conseguente impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore, ovvero siano incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita possono richiedere all’Inps un’indennità di accompagnamento pari a 517,84 euro mensili per 12 mensilità.

Altre agevolazioni della Legge 104 per malati oncologici

Il riconoscimento della grave disabilità permette al malato di accedere a tutta una serie di agevolazioni previste dalla Legge 104, tra cui:

  • Agevolazioni per l’acquisto dell’auto, con Iva al 4% sul prezzo d’acquisto; detrazione Irpef al 19% sul costo sostenuto calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro; esenzione perpetua del bollo; esonero dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà (le misure si estendono anche al famigliare del disabile, purché quest’ultimo gli sia fiscalmente a carico).
  • Sono deducibili dal reddito i costi sostenuti dal disabile o dal famigliare che l’abbia in carico per le spese mediche generiche e le spese di assistenza specifica (attività infermieristica e riabilitativa, addetti all’assistenza di base).
  • Detrazione Irpef del 19% a favore del disabile o del famigliare che l’abbia in carico per le spese mediche specialistiche, l’acquisto di mezzi d’ausilio alla deambulazione, l’acquisto di poltrone per inabili e minorati ovvero apparecchi correttivi e altri ausili specifici.

Redazione Nurse Times

Fonte: www.leggioggi.it

 

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