Le regole del decreto in vigore fino al 5 marzo per chi vuole allenarsi fuori casa.
“É consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti”. Così si legge nel Dpcm per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid-19, in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo.
E restano sospese “le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti”.
Inoltre: “Lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del ministro per le Politiche giovanili e lo sport, è sospeso. Sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale. Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico”.
Infine: “L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici resta condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le Politiche della famiglia”.
Redazione Nurse Times
Sta funzionando pressoché nella totalità dei casi fin qui trattati, senza effetti collaterali significativi. E'…
La premier Giorgia Meloni, ospite di Mario Giordano su Rete4, ha ribadito l'impegno del governo…
È stato presentato a Roma il 21° Rapporto Ospedali&Salute “Reinventiamo il Servizio Sanitario. Come evitare la…
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Franciacorta di Chiari. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura…
“Non faccio battaglie sul contratto della medicina genera, ma pretendo che lavorino un certo numero…
Le reti tempo-dipendenti all'interno degli ospedali, vale a dire le strutture che devono occuparsi dei…
Leave a Comment