Ordini degli infermieri, aperta la stagione dei rinnovi: esploriamo il regolamento elettorale

E’ aperta ufficialmente la stagione del rinnovo degli organi direttivi degli Ordini delle Professioni Infermieristiche

Le elezioni vengono indette dal consiglio direttivo in carica.

Attualmente sono 21 gli Opi provinciali che hanno indetto le elezioni per il rinnovo degli organi direttivi.

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Questi sono gli Opi di:

  1. Agrigento (vedi convocazione);
  2. Alessandria (vedi convocazione);
  3. Brescia (vedi convocazione);
  4. Campobasso – Isernia (vedi convocazione);
  5. Chieti (vedi convocazione);
  6. Cosenza (vedi convocazione);
  7. Ferrara (vedi convocazione);
  8. Firenze – Pistoia (vedi convocazione);
  9. Foggia (vedi convocazione);
  10. Grosseto (vedi convocazione);
  11. Imperia (vedi convocazione);
  12. La Spezia (vedi convocazione);
  13. Lecce (vedi convocazione);
  14. Matera (vedi convocazione);
  15. Padova (vedi convocazione);
  16. Palermo (vedi convocazione);
  17. Potenza (vedi convocazione);
  18. Salerno (vedi convocazione);
  19. Teramo (vedi convocazione);
  20. Terni (vedi convocazione);
  21. Trieste (vedi convocazione);

I componenti del Consiglio direttivo, delle Commissioni di albo (disciplinare) e del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica quattro anni; l’assemblea per la loro elezione deve essere convocata nel terzo quadrimestre dell’anno in cui il Consiglio scade e devono essere svolte entro l’ultimo quadrimestre del 2020.

Ma vediamo secondo la legge n. 3 del 2018 quali sono gli organi che dovranno essere rinnovati e le loro funzioni.

Ciascun Ordine, favorendo l’equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, elegge in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:

A) il Consiglio direttivo costituito da:
  • sette componenti, di cui sei componenti in rappresentanza della professione sanitaria di Infermiere e un componente in rappresentanza della professione sanitaria di Infermiere pediatrico, se, complessivamente, gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Infermiere e gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Infermiere pediatrico non superano il numero di cinquecento;
  • nove componenti, di cui otto componenti in rappresentanza della professione sanitaria di Infermiere e un componente in rappresentanza della professione sanitaria di Infermiere pediatrico, se, complessivamente, gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Infermiere e gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Infermiere pediatrico superano il numero di cinquecento ma non il numero di millecinquecento;
  • quindici componenti, di cui tredici componenti in rappresentanza della professione sanitaria di Infermiere e due componenti in rappresentanza della professione sanitaria di Infermiere pediatrico, se, complessivamente, gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Infermiere e gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Infermiere pediatrico superano il numero di millecinquecento;
  • Qualora non risultino Infermieri pediatrici eletti, il Consiglio Direttivo è composto da soli Infermieri.
B) la Commissione di albo della professione sanitaria di Infermiere e la Commissione di albo della professione sanitaria di Infermiere pediatrico costituite ciascuna

a) da cinque componenti del medesimo albo se gli iscritti all’albo stesso non superano i millecinquecento

b) da sette componenti se gli iscritti superano i millecinquecento ma sono inferiori a tremila

c) da nove componenti se gli iscritti superano i tremila.

d) qualora le Commissioni di albo della professione sanitaria di infermiere pediatrico non vengano costituite, in analogia a quanto previsto dal comma 3, dell’art. 3 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 e successive modificazioni , le attribuzioni previste dal comma 2, dell’art. 3, del decreto legislativo C.P.S. n. 233/46 e successive modificazioni spettano, al Consiglio Direttivo dell’Ordine, integrato da un componente estratto a sorte tra gli iscritti all’albo professionale della professione sanitaria di Infermiere pediatrico dell’Ordine stesso.

C) il Collegio dei revisori composto da tre membri, di cui uno supplente.

Le funzioni del Consiglio Direttivo e della Commissione di albo (legge n. 3 del 2018, Art. 3)

Al Consiglio direttivo  di  ciascun  Ordine  spettano  le seguenti attribuzioni:

a) iscrivere i professionisti  all’Ordine  nel  rispettivo  albo, compilare e tenere gli albi dell’Ordine e pubblicarli  all’inizio  di ogni anno;

b) vigilare sulla conservazione del  decoro  e  dell’indipendenza dell’Ordine;

c) designare i  rappresentanti  dell’Ordine  presso  commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale;

d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a  facilitare il progresso culturale degli  iscritti,  anche  in  riferimento  alla formazione universitaria finalizzata all’accesso alla professione;

e) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei  quali  questi  abbia prestato o presti la propria  opera  professionale,  per  ragioni  di spese, di  onorari  e  per  altre  questioni  inerenti  all’esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in  caso di mancata conciliazione, dando  il  suo  parere  sulle  controversie stesse;

f) provvedere all’amministrazione dei beni spettanti all’Ordine e proporre all’approvazione dell’assemblea degli iscritti  il  bilancio preventivo e il conto consuntivo;

g) proporre all’approvazione  dell’assemblea  degli  iscritti  la tassa annuale, anche diversificata  tenendo  conto  delle  condizioni economiche e lavorative degli iscritti, necessaria a coprire le spese di gestione, nonché’ la tassa per  il  rilascio  dei  pareri  per  la liquidazione degli onorari.

Alle commissioni di albo spettano le seguenti attribuzioni:

a) proporre al  Consiglio  direttivo  l’iscrizione  all’albo  del professionista;

b) assumere, nel rispetto dell’integrità funzionale dell’Ordine, la rappresentanza esponenziale della professione e, negli Ordini  con più albi, esercitare le attribuzioni di cui alle lettere c),  d)  ed e) del comma 1, eccettuati i casi in cui le designazioni di cui  alla suddetta lettera c) concernono uno o piu’ rappresentanti  dell’intero Ordine;

c) adottare e dare esecuzione ai provvedimenti  disciplinari  nei confronti  di  tutti  gli  iscritti  all’albo  e  a  tutte  le  altre disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio  contenute  nelle leggi e nei regolamenti in vigore;

d) esercitare le funzioni gestionali comprese  nell’ambito  delle competenze proprie, come individuate dalla legge e dallo statuto;

e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio  e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione.

Per gli Ordini che comprendono un’unica professione le funzioni e i  compiti della commissione di albo spettano al Consiglio direttivo.

Le convocazioni

La votazione per l’elezione del Consiglio direttivo e della commissione di albo è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti (art. 4).

La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Nell’art. 3 del regolamento sulle Procedure Elettorali per il rinnovo degli Ordini Provinciali della FNOPI (in allegato) sono indicate le procedure per la convocazioni dell’assemblea elettiva.

Il regolamento è stato approvato nel CN del 12/10/19 e trasmesso al Ministero della salute in data 28 ottobre 2019.

L’avviso di convocazione, anche contestuale per le tre convocazioni, deve essere inviato tramite posta elettronica certificata o tramite posta prioritaria (es. Posta1pro) almeno venti giorni prima del termine fissato per l’inizio delle votazioni a ciascun iscritto all’Albo.

E’ posto a carico dell’Ordine l’onere di provare unicamente l’invio delle convocazioni.

L’avviso deve contenere:
  • Regolamento sulle Procedure Elettorali per il rinnovo degli Ordini Provinciali FNOPI Approvato nel CN del 12/10/19. Trasmesso al Ministero della salute in data 28 ottobre 2019 3
  • l’indicazione del luogo e/o dei luoghi di convocazione, nonché i giorni delle votazioni dei quali uno festivo, indicando l’ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni per ogni giorno;
  • indicazione dei nominativi dei membri del Consiglio direttivo, delle Commissioni di albo e del Collegio dei Revisori uscenti;
  • l’indicazione delle modalità di voto se cartaceo e/o elettronico;
  • l’indicazione che avverso la validità delle operazioni elettorali può essere presentato ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni.

L’avviso di convocazione deve essere pubblicato sul sito dell’Ordine e comunicato alla FNOPI per la relativa pubblicazione sul sito nazionale almeno 20 giorni prima della data della prima convocazione.

Redazione Nurse Times

Allegati

Legge 11 gennaio 2018 n. 3 (estratto)

Decreto Ministero Elezioni Ordini

 Regolamento FNOPI Elezioni Ordini

Decreto Ministero Consiglio Direttivo

 Decreto Ministero Commissione Albo

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