Tribunale di Frosinone annulla avviso di mobilità per infermieri: “Procedura illegittima”

Accolto il ricorso Fials: salta la graduatoria di 402 dipendenti Asl.

Pronuncia giudiziale del giudice del lavoro del Tribunale di Frosinone che non ha precedenti nel panorama nazionale in merito alla previsione della prova colloquio prevista ai fini valutativi con attribuzione di un punteggio di 60 punti rispetto ai 40 dei titoli. Il recente avviso di mobilità nazionale riservato ai dipendenti/infermieri delle aziende sanitarie locali ed enti del Servizio sanitario nazionale, e quindi anche la graduatoria stilata (composta da 402 dipendenti) è stata impugnata innanzi al Tribunale ciociaro.

“Verrebbe a questo punto spontaneo citare il motto evangelico ‘gli ultimi saranno i primi’, se non apparisse fin troppo evidente la gravita delle lesioni dei diritti dei dipendenti – annotano dal sindacato Fials -, ingiusta mente penalizzati da una procedura caratterizzata da una sconfinata discrezionalità-arbitrio affatto giustificata”. È così che il sindacato, rappresentata dal segretario provinciale Francesco D’Angelo, per il tramite del proprio legale di fiducia, avvocato Giuseppe Tomasso, ha assunto la determinazione di assistere in sede giudiziale alcuni dipendenti che avevano partecipato a detto avviso, promuovendo apposito ricorso d’urgenza innanzi al Tribunale di Frosinone, sezione lavoro.

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I motivi della contestazione attengono alla presunta, illegittima previsione di una procedura comparativa per titoli e colloquio, laddove alla prova colloquio è stato attribuito un punteggio preponderante di 60 punti rispetto ai 40 riservati ai titoli di carriera e anzianità (nonché situazioni personali e familiari). Le ragioni di tale contestazione risiedono nel fatto che la “mobilità volontaria” è una particolare fattispecie di “cessione del contratto”, attraverso la quale è consentito ai dipendenti pubblici il “passaggio diretto tra amministrazioni diverse”, ossia il trasferimento da un’amministrazione (quella di appartenenza del dipendente che fa domanda di mobilità) ad altra amministrazione (che intende ricoprire un posto vacante in organico per la categoria corrispondente), attraverso una procedura generalmente rappresentata da un bando o un avviso di mobilità.

Ora, la prassi invalsa in molte amministrazioni, e seguita dalla Asl Frosinone, è quella di indire un avviso pubblico per l’esperimento di procedure di mobilità con selezione “per titoli e colloquio” (al quale garantisce una certa quota di punteggio), con un punteggio minimo da raggiungere nel colloquio stesso, pena l’esclusione. In merito si è riscontrato che l’amministrazione ha indetto una procedura nella quale è il colloquio a definire la collocazione in graduatoria.

“Come si comprende dalla valutazione dell’esame dei punteggi attribuiti ai singoli candidati – spiegano dalla Fials -, l’effetto dell’abnorme valutazione del colloquio rispetto ai titoli di servizio culturali e professionali risulta il seguente: i candidati più titolati, che logicamente avrebbero avuto, in una diversa e più congrua attribuzione di punteggi, maggiori possibilità di essere utilmente collocati nella graduatoria, si trovano a essere superati da quelli ‘meno titolati’, ai quali vengono attribuiti punteggi assai elevati in sede di colloquio. Il caso più sintomatico all’uopo è proprio quello di uno dei ricorrenti collocatosi al 180esimo posto, nel mentre se fossero stati valutati solo i titoli (senza colloquio), risulterebbe al quarto posto. Ne consegue che in nessun caso le ‘procedure di mobilità’ possono dar luogo a un ‘nuovo concorso pubblico’ (‘per esami’ o ‘per titoli ed esami’) o ad una procedura comparativa paraconcorsuale ‘per titoli e colloquio’, essendo tale procedura relativa alla copertura di un posto equivalente a quello per il quale i dipendenti che chiedono la mobilità hanno già superato la relativa procedura concorsuale, e per il quale essi sono già stati giudicati idonei allo svolgimento delle relative mansioni e/o funzioni, conseguendo il corrispondente status giuridico (infermiere, categoria D)”.

Spiegano D’Angelo e Tomasso: “Il colloquio, al più, laddove lo si volesse comunque prevedere, deve essere finalizzato al confronto con il dipendente/infermiere solo ai fini della migliore collocazione/assegnazione nei vari reparti ospedalieri, ovvero delle strutture sanitarie territoriali, sulla base della concreta esperienza/competenza maturata. Prevedere un punteggio elevato al colloquio, superiore alla valutazione dei titoli, anzianità e del curriculum, significa utilizzare tale strumento per poter scegliere a proprio piacimento questo o quel candidato. Sulla base di tali premesse è stato depositato apposito ricorso”.

Sta di fatto che il giudice della sezione lavoro del Tribunale di Frosinone, Massimo Lisi, con ordinanza del 16 luglio 2019, in accoglimento delle domande giudiziali spiegate, dopo un esemplare excursus dei precedenti giurisprudenziali volto ad affermare la giurisdizione in capo al giudice del lavoro, e non al giudice amministrativo, ha dichiarato l’illegittimità del bando di indizione dell’ avviso di mobilità, nonché della graduatoria finale, con conseguenziale ordine alla Asl di ripetizione della procedura di mobilità, nel rispetto di alcuni criteri: il colloquio, se previsto, deve essere finalizzato alla valutazione delle specifiche competenze professionali maturate dai candidati per una più efficace collocazione dei concorrenti nell’ambito organizzativo (e non, come fatto dalla Asl, con una sola domanda, estratta peraltro a sorte e scollegata dall’assegnazione); in ogni caso, alla prova colloquio deve essere riconosciuto un punteggio non superiore a quello più alto tra i punteggi minimi previsti per ciascuno degli altri criteri di scelta (anzianità, titoli); al colloquio non può essere riconosciuta una valenza tale da prevedere anche l’esclusione del candidato.

Il giudice ha quindi affermato che la previsione di 60 punti per il colloquio e 40 per i titoli/curriculum si pone in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’articolo 97 della Costituzione. Peraltro il Tribunale di Frosinone osserva che, se tale annullamento impedisce alla Asl di inserire rapidamente nel proprio organico infermieri di cui ha bisogno, va precisato che la situazione pregiudizievole non è stata certamente causata dai ricorrente, bensì dall’amministrazione stessa, che ha posto in essere una procedura palesemente illegittima.

Redazione Nurse Times

Fonte: L’inchiesta

 

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