Un nuovo articolo dell’Associazione Avvocatura Degli Infermieri chiarisce un punto molto importante per i professionisti che riguarda gli straordinari. Molte aziende ospedaliere, impongono agli infermieri di recuperare le ore di lavoro straordinario, ma questa è una vera truffa.
Tra queste aziende ospedaliere, quella di Bergamo che ha appena perso un ricorso per decreto ingiuntivo contro per quasi 9mila euro.
Alcune aziende sanitarie italiane, difatti, esibiscono in giudizio un regolamento sottoscritto da sindacati che, alla luce della legge in materia, inganna i lavoratori perché stabiliscono regole illegali al fine di speculare sul lavoro straordinario svolto.
Questi regolamenti – si legge sempre sul portale di AADI, riconoscono in capo all’amministrazione il diritto di imporre il recupero ore a proprio piacimento, senza tenere conto degli interessi del lavoratore e di quanto dispone il contratto di lavoro e, quindi, rifiutano ogni pagamento.
In altri casi, attraverso il recupero, si truffano i colleghi perché non si retribuiscono le maggiorazioni straordinarie.
Ne consegue che quanto riportato sul cedolino (busta paga) nella sezione dedicata alla banca delle ore, ha natura confessoria e può essere utilizzata in giudizio al fine di accertare il quantum delle ore maturate – Cass. Lav., 30 gennaio 2017 n. 2239.
In poche parole, la busta paga che riporta la quantità delle ore di straordinario maturato e che proviene dalla stessa parte contro la quale viene opposto, fa fede in giudizio con valore documentale probatorio, fino a prova contraria, perché non si può disconoscere un documento prodotto e fondato su una norma pattizia (C.C.N.L.) a meno che non si dimostri l’errore di conteggio (calcolo e attribuzione) o di assegnazione (ore di altro collega erroneamente caricate sul cedolino) o l’errore vizio che cade sulla dichiarazione (errore di trascrizione).
Il comma 2 precisa che nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate e che queste ore possono essere utilizzate, ai fini dei permessi compensativi, entro l’anno successivo a quello di maturazione.
Quindi, le ore di straordinario maturate nell’anno 2020, possono essere recuperate fino a tutto il 2021. Se il lavoratore vuole liquidare tutta la banca delle ore, deve chiederne il pagamento entro il 15 novembre dell’anno in corso.
Anche l’ultima parte del comma 2 dimostra quanto postulato dall’Associazione Avvocatura Degli Infermieri nell’argomentazione prospettata al tribunale e cioè che il lavoratore può imporre il pagamento della banca delle ore e ciò impedisce all’amministrazione di consumare, con i permessi compensativi, un evidente diritto di credito che, il comma 2, lascia nella completa autonomia del lavoratore.
Infatti, ciò che precisa il comma 3 è lapidario: “Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi”.
Il comma 3, quindi, lascia al lavoratore la facoltà indiscussa di scegliere o il denaro o il riposo cadente in un giorno lavorativo.
Però, il comma in questione, precisa che le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario, di cui all’art. 34, comma 8 del CCNL 7 aprile 1999, devono essere pagate il mese successivo.
Perché devono essere pagate come tariffa ordinaria? Perché il comma 3 stabilisce che tutte le maggiorazioni del lavoro straordinario/supplementare devono essere pagate nella busta paga del mese successivo a quello effettuato;
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